(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per azioni che si proponga la costruzione e/o gestione di una autorimessa sotterranea sul compendio immobiliare identificato nelle particelle:
- - C.C. Dodiciville:
p.f. 2646/1, p.f. 2562/1, p.f. 2672/2, p.f. 2672/1, p.f. 2672/3, p.f. 2563/1, p.f. 2563/2, p.f. 237/1, p.ed. 514, p.ed. 584, p.ed. 2742, p.ed. 626/1, p.ed. 1842/2, p.ed. 1842/1, p.ed. 2235, p.ed. 511/2, p.ed. 965; - - C.C. Bolzano :
p.f. 324, p.f. 77/3, p.f. 244/2.
(2) Lo statuto della società deve essere approvato dalla Giunta provinciale, prevedere a favore dei dipendenti della Provincia di Bolzano la priorità di utilizzo su un numero di posti macchina non inferiore a 200 ed un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e controllo. I rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.
(3) Il Presidente della giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della società ed in tutti gli atti utili per il conseguimento degli scopi di cui al primo comma. Egli, inoltre, è autorizzato a consentire in nome e per conto della Provincia variazioni allo statuto che venissero proposte dagli altri partecipanti o venissero richieste dalla competenti autorità amministrative o giudiziarie.
(4) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale azionario della società in misura non superiore al 33%, fino ad una spesa totale massima di lire 3 miliardi a carico dell'esercizio finanziario 1987.
(5) Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 1987 - 1988 alla Sezione 8, Settore 8.1, lettera b.2), del bilancio pluriennale della Provincia.