Pubblicata nel B.U. 25 marzo 1986, n. 13.
(1) 3)
(2) Qualora le opere che si intendano realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l'ente proponente dovrà dare atto in sede di domanda, dell'avvenuta acquisizione degli stessi.
(3) Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata dei lavori non inferiore a 3 e non superiore a 12 mesi; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendano realizzare lo richiedano, la durata di esecuzione del progetto può essere prorogata fino a 24 mesi dall'assessore provinciale competente in materia. 4)
Abrogato dall'art. 14 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 11 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.