(1) Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico di cui all’articolo 1 della presente legge sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. In caso di violazione di tali disposizioni vengono applicate le sanzioni amministrative per le stesse previste, maggiorate del 300 per cento, se non espressamente disciplinate con il presente articolo.
(2) Gli utenti che trasgrediscono le disposizioni relative alla tutela della salute dei non fumatori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6.
(3) Qualora l'utente del pubblico servizio compia atti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio nonché l'incolumità degli altri viaggiatori, gli agenti di cui al comma 9 ed il conducente del mezzo hanno la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di ritirare il titolo di viaggio e, qualora sia nominativo, di impedire o sospendere nelle forme di legge la prosecuzione del viaggio.
(4) Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale devono munirsi di valido titolo di viaggio che deve essere conservato per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa ed esibito a richiesta del personale di vigilanza.
(5) I viaggiatori che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 30 euro a 240 euro.
(6) I viaggiatori che utilizzano i servizi pubblici di trasporto muniti di titolo di viaggio ceduto o contraffatto e i viaggiatori colti in flagranza a cedere titoli di viaggio sono tenuti a corrispondere il prezzo del biglietto ordinario di corsa semplice e sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 60 euro a 400 euro. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.
(7) La sanzione amministrativa di cui al comma 5 è ridotta a 10 euro se:
- il viaggiatore che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo, ma che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza avere con sé il titolo stesso, dimostri all’azienda esercente il servizio, entro 5 giorni dal fatto, il possesso del titolo di viaggio stesso e provveda contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma dovuta;
- il viaggiatore che è in possesso di un valido titolo di viaggio nominativo, ma che utilizza i servizi di trasporto pubblico senza esibire un documento di identificazione valido eventualmente prescritto, dimostri all’azienda esercente il servizio, entro 5 giorni dal fatto, la propria identità e provveda contestualmente a pagare, con le modalità stabilite dall’azienda stessa, la somma dovuta.
(8) Nei casi di cui ai commi 5 e 6 al viaggiatore è comunque consentito di regolarizzare la propria posizione all'atto della contestazione mediante l'immediato pagamento di una somma pari all'importo del biglietto ordinario di corsa semplice, maggiorato della sanzione in misura minima; i viaggiatori che non regolarizzano la loro posizione, se maggiorenni, devono scendere dai veicoli.
(9) All'accertamento dell’infrazione, alla sua contestazione immediata nonché alla riscossione immediata delle sanzioni amministrative provvedono gli agenti dipendenti formalmente incaricati dalle società che esercitano i servizi di trasporto pubblico nonché i dipendenti provinciali autorizzati dall’assessore competente. Per la legalità dei verbali detto personale deve aver prestato giuramento nelle forme di legge.
(10) Se il pagamento non avviene ai sensi dei commi 7 e 8, il dipendente dell’azienda concessionaria incaricato del controllo, che ha accertato e contestato la violazione, inoltra il verbale di accertamento al legale rappresentante dell’azienda concessionaria di trasporto da cui dipende, il quale è competente a emettere l’ordinanza ingiunzione.
(11) Al fine di rendere conoscibili agli utenti le disposizioni di cui al presente articolo, gli esercenti i servizi di trasporto pubblico sono tenuti ad esporne il contenuto al pubblico in modo ben visibile.
(12) I proventi delle sanzioni amministrative spettano alle aziende di trasporto che li impiegano per migliorare le attività di controllo e di assistenza alla clientela e di informazione relative al servizio e ai punti vendita, secondo un programma che le aziende di trasporto sono tenute a presentare annualmente, e che deve essere approvato dall'assessore provinciale competente alla mobilità.
(13) Gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale, in ragione delle variazioni del costo della vita in base ai dati ASTAT. 48)