Pubblicata nel B.U. 7 febbraio 1984, n. 6.
(1) La presente legge ha il fine di istituire il servizio provinciale di medicina del lavoro, il servizio di igiene e sicurezza ambientale, di coordinare le relative attività fra loro e con quelle dei servizi per l'igiene e la sanità pubblica, nonché con le attività dell'ispettorato provinciale del lavoro, in applicazione a quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, n. 4, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche e integrazioni.