Pubblicata nel B.U. 20 novembre 1984, n. 55:
(1) L'erogazione e la gestione contabile dei prestiti di cui all'articolo 1 sono affidate mediante apposita convenzione ad istituti ed aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare agli istituti ed aziende stesse i mezzi finanziari occorrenti.
(2) Nella convenzione prevista al comma precedente saranno regolati i rapporti tra Provincia ed azienda di credito per la gestione dei mutui, le modalità di erogazione e di restituzione degli stessi, il compenso in misura forfettaria spettante per ogni mutuo concesso, l'obbligo per l'azienda di corrispondere gli interessi sulle somme non erogate nella stessa misura prevista per le giacenze di tesoreria della Provincia, le modalità di rendicontazione e di controllo sulla gestione dei fondi anticipati all'azienda di credito, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, in quanto applicabili.