Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 24 gennaio 1984, n. 1.
Omissis; ai sensi dell'art. 30 della L.P. 18 agosto 1988, n. 33, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, nell'art. 8, comma 1, nell'art. 14 e nell'art. 20 di questa legge.
(1) L'articolo 21 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, è abrogato.
(2) (3) (4) (5) 3)
Abrogato dall'art. 82 della L.P. 5 marzo 2001, n. 7.
(1) Le infermerie esistenti a Bressanone, Castelrotto, Malles e Sarentino e quelle di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 ottobre 1969, n. 10, potranno essere mantenute come centri di degenza per ammalati temporaneamente o stabilmente non autosufficienti, come previsto al punto 2.8 dell'allegato n. 1 alla presente legge.
(2) (3) 2)
(1) 4)
(2) 2)
Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
L'art. 14 è stato abrogato dall'art. 34 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
(1) Per garantire una migliore distribuzione sul territorio delle prestazioni sanitarie di base, i comuni sono autorizzati a mettere a disposizione dei locali idonei ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1982, n. 28, anche nelle proprie frazioni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.