(1)(2) 7)
(3) La commissione provinciale di controllo sul collocamento decide, altresì, i ricorsi contro il diniego di avviamento al lavoro su richiesta nominativa, i ricorsi contro la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie delle precedenze per l'avviamento al lavoro ed i ricorsi contro gli atti di avviamento al lavoro, presentati da chi ne abbia interesse.
(4) Contro le deliberazioni di cui al precedente comma può essere proposto, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso al ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'atto stesso o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.