Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1983, n. 44.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Sostituisce il 1° comma dell'art. 29 della L.P. 30 giugno 1983, n. 20.