(1) Nel rispetto di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la pianta organica e l'ordinamento del personale della Biblioteca Provinciale vengono deliberati dal consiglio di amministrazione. Detta deliberazione deve essere approvata dalla Giunta provinciale.
(2) Il trattamento economico e giuridico del personale deve corrispondere a quello del personale amministrativo dell'amministrazione provinciale. 2)
(3) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare proprio personale alla Biblioteca Provinciale. Il personale è collocato in posizione di fuori ruolo per tutto il periodo di attività presso la Biblioteca Provinciale. La posizione di fuori ruolo permane anche in caso di promozione a qualifiche superiori.
(4) Il personale di ruolo e non di ruolo della Biblioteca Provinciale è iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL).