Pubblicata nel B.U. 21 dicembre 1982, n. 58.
Abrogati dall'art. 36 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
(1) Coloro che all'entrata in vigore della presente legge sono titolari di un laboratorio privato di analisi a scopo diagnostico convenzionato con il Servizio sanitario provinciale da almeno dieci anni e che si trovano nella condizione di dover chiudere l'attività nonché coloro che alla medesima data sono dipendenti o collaboratori degli stessi, possono, qualora in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle amministrazioni pubbliche, occupare in via provvisoria un posto libero nella pianta organica del corrispondente profilo professionale del Servizio sanitario, dell'amministrazione provinciale o di servizi od aziende da essa dipendenti, prestando apposita domanda entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.
(2) L'assunzione definitiva nel Servizio sanitario provinciale o presso gli enti di cui al comma 1 può avvenire soltanto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 3)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
L'art. 25 è stato aggiunto dall'art. 17 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.