(1) È nell'interesse della Provincia autonoma di Bolzano promuovere:
(2) In particolare la Provincia persegue le seguenti finalità:
(1) Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano:
(1) La Provincia autonoma di Bolzano può realizzare infrastrutture per una rete a banda larga in territorio provinciale, compreso il collegamento della rete ad altri offerenti nazionali e internazionali di telecomunicazione.
(2) L'utilizzo e la gestione di queste infrastrutture possono essere garantiti direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano o assegnati, tramite opportune convenzioni, ad istituzioni pubbliche o private.2)
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la diffusione della tecnologia telematica a banda larga per favorire un organico inserimento delle zone a bassa infrastruttura tecnologica nello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio provinciale. A tal fine predispone congrui programmi di sviluppo per le zone interessate, che attua mediante strutture o enti strumentali provinciali in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge o per il tramite di convenzioni con qualificati soggetti scelti attraverso procedure ad evidenza pubblica.3)
(1) La Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, un documento sullo stato di attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.
(1) La Società, di cui alla lettera c) dell'articolo 2, società per azioni a prevalente capitale pubblico, ha i seguenti compiti:
(2) Le attività di sviluppo e gestione del servizio informativo provinciale e del sistema informativo socio-sanitario costituiscono servizi di interesse generale. 5)
(1) Alla predetta Società possono partecipare enti pubblici, nonché enti o associazioni e privati che perseguono, in base a concessione o autorizzazione amministrativa, finalità di pubblico interesse o comunque non abbiano fini di lucro. Le modalità di partecipazione alla Società vengono stabilite dallo statuto della Società stessa.
(1) Il Presidente della giunta provinciale o un assessore da lui delegato, previa autorizzazione della Giunta stessa, è autorizzato:
(2) Lo statuto della Società deve prevedere la rappresentanza maggioritaria della Provincia autonoma di Bolzano nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale.
(3) Tra gli scopi societari devono comunque essere compresi quelli indicati nel precedente articolo 4, con ordine di priorità dall'attuazione dei programmi richiesti dai soci.
(4) Lo statuto può prevedere, inoltre, all'interno della Società un comitato tecnico per l'informatica per dare pareri e avanzare proposte sull'attività della Società stessa.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad affidare prioritariamente alla Società ogni attività rientrante nei compiti della Società stessa, di cui all'articolo 4, nei limiti delle risorse, delle capacità e delle competenze specifiche acquiste.
(2) I rapporti della Provincia autonoma di Bolzano con la Società stessa saranno regolati con apposite convenzioni.
(3) Per le attività della Società poste in essere nell'interesse della Provincia autonoma di Bolzano, la stessa ha facoltà di prevedere diverse forme di collaborazione secondo modalità che saranno disciplinate nelle convenzioni di cui al comma precedente.
(4) I rapporti tecnico-operativi della Provincia autonoma di Bolzano con la Società vengono curati dal comitato di cui all'articolo 8.
(5) Al pagamento delle spese per le prestazioni richieste alla Società si provvede mediante funzionario delegato.
(1) Ai fini di cui all'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 23, e al coordinamento delle attività relative, provvede l'Ufficio statistica e studi della Provincia autonoma di Bolzano.
(1) Per le finalità di cui all'articolo 2/bis, comma 1, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1999 (cap. 81218) la spesa di lire 4 miliardi. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.8)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.