(1) Le attribuzioni di cui agli articoli precedenti, concernenti prestazioni economiche assimilabili a quelle di cui all'articolo 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, sono esercitate dagli enti per l'assistenza di base di cui all'articolo 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, modificata con legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, ed esercitate secondo i modi ed i criteri di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, e successive modifiche.
(2) Sono esercitate dagli enti di cui al primo comma, in aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 2, lettera c), della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, anche le prestazioni economiche relative alle rette di affidamento familiare previste dagli articoli 62, secondo comma, e 66, secondo comma, del R.D. 16 agosto 1909, n. 615.
(3) Per il finanziamento delle relative spese la Giunta provinciale eroga agli enti per l'assistenza di base apposite sovvenzioni secondo i criteri di cui all'articolo 7/ter della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47.