(1) I servizi automobilistici di cui al precedente articolo 1 vengono classificati, con decreto dell'Assessore provinciale ai trasporti, in urbani, suburbani, extraurbani, speciali e gran turismo sulla base delle caratteristiche del percorso, dell'orario e della prevalente utilizzazione.
(2) L'Assessore provinciale ai trasporti, sentita la direzione compartimentale della motorizzazione civile, stabilisce la colorazione della carrozzeria degli autobus e autorizza l'utilizzo dei posti in piedi da ammettersi negli autobus stessi, sulla base delle caratteristiche di idoneità tecnica riconosciuta dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile.
(1) Al fine di favorire la circolazione e l'uso dei mezzi pubblici di trasporto di competenza provinciale, la Giunta provinciale può disporre direttive e particolari programmi di intervento diretti a regolamentare il traffico nei centri urbani, comunicando all'amministrazione interessata l'invito a darvi attuazione entro un prefissato termine.
(2) La mancata attuazione delle direttive e dei programmi di cui al comma precedente può comportare la modifica o la sospensione del servizio nell'ambito dell'area interessata, da disporsi con delibera della Giunta provinciale.
(1) Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle amministrazioni comunali ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in caso di accertata inattività che pregiudichi il funzionamento degli autoservizi pubblici non di linea, l'assessore provinciale competente per la materia dei trasporti assegna all'amministrazione comunale inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, l'assessore provinciale, sentito il comune inadempiente, provvede in via sostitutiva. 3)
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a favore di lavoratrici e lavoratori dipendenti che hanno dimora abituale nella provincia di Bolzano e che per almeno 120 giorni all'anno devono spostarsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro situato nel territorio della regione.
(2) Il contributo è concesso a coloro che, per spostarsi dalla dimora abituale al luogo di lavoro, non possono usufruire di un mezzo di trasporto pubblico o possono usufruirne solamente in circostanze disagiate. 4)
Le disposizioni di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modifiche, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con la presente legge non si applicano nella provincia di Bolzano.
(2) Viene abrogata la legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56, e l'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6, salvo quanto disposto al quinto comma del precedente articolo 20.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.