Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1981, n. 37.
(1) La commissione esaminatrice è nominata dall'Assessore competente in materia di sanità ed è composta:
(2) Funge da segretario un impiegato dell'Assessorato per la sanità.
(3) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentanti nel Consiglio provinciale.
(4) Per quanto riguarda la lingua nella quale i candidati sostengono l'esame, si applicano le norme vigenti per i concorsi pubblici.
(5) Ai componenti della commissione e al segretario sono corrisposti, ove spettino, i compensi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.
(6) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.