(1) Per specifici settori di attività e categorie di personale e nei limiti ed alle condizioni da determinarsi con regolamento di esecuzione alla presente legge, in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio nell'interesse degli utenti, la Giunta provinciale è autorizzata a determinare i posti di ruolo da ricoprire con assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario settimanale di lavoro pari al cinquanta per cento dell'orario previsto per il personale a tempo pieno.
(2) Al rapporto a tempo parziale si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale di ruolo a tempo pieno, salvo la proporzionale riduzione dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze mensili, in rapporto al minore orario di servizio.
(3) Con tale tipo di rapporto è incompatibile qualsiasi altro rapporto di impiego o lavoro, nonché l'esercizio della libera professione o di attività commerciale.
(4) Al personale in servizio è consentito di optare nel limite dei posti di cui sopra e compatibilmente con le esigenze di servizio, per un rapporto di lavoro a tempo parziale.
(5) Il personale di cui ai commi precedenti, previa autorizzazione della Giunta provinciale e compatibilmente con le esigenze di servizio, può optare per un rapporto d'impiego a tempo pieno che in tale caso deve protrarsi per almeno un anno.
(6) I periodi di servizio prestato a tempo parziale sono computati per intero ai fini sia del raggiungimento dei limiti prescritti per il diritto a pensione sia della determinazione del servizio utile per tutti i trattamenti previdenziali previsti dalla vigente normativa provinciale, inclusa l'indennità di buona uscita, di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e all'articolo 54 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.
(7) La suddetta indennità di buona uscita è determinata in relazione all'ultima retribuzione pensionabile spettante a parità di servizio ad orario completo proporzionalmente ridotta per gli anni di servizio a tempo parziale in rapporto all'orario effettivamente prestato.
(8) Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nè può fruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario.
(9) In caso di necessità funzionale si potrà provvedere mediante assunzione di personale supplente ai sensi delle relative norme in vigore al completamento dell'orario nella misura di riduzione concessa al personale ad orario determinato. 41)