(1) Per i mutui che i comuni e consorzi tra comuni assumono con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, dell'articolo 7 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, dell'articolo 7 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, dell'articolo 6 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, per le opere di edilizia scolastica, per gli impianti depurativi e per le reti di fognatura, la Giunta provinciale si assume la garanzia principale nei confronti dell'ente mutuante e si assume altresì a carico del proprio bilancio l'onere corrispondente alle rate di ammortamento dei mutui per l'intera durata del loro ammortamento.
(2) A tal fine il comune e consorzi tra comuni, perfezionata la contrattazione del mutuo, iscrivono nei propri bilanci il ricavo del mutuo stesso e la spesa da esso finanziata e annualmente le corrispondenti rate di ammortamento.
(3) La Provincia provvede a erogare al comune e ai consorzi tra comuni gli importi relativi alle rate annualmente in via anticipata.
(4) Il tesoriere del comune e dei consorzi tra comuni è obbligato ad accantonare e versare all'istituto mutuante alle previste scadenze l'importo della rata con priorità su ogni altro pagamento del comune e dei consorzi tra comuni.
(5) A partire dal 1987 le rate di ammortamento possono essere versate da parte della Provincia direttamente alla Cassa depositi e prestiti in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno. 2)