Pubblicata nel B.U. 4 dicembre 1979, n. 60.
(1) Il personale della soppressa Opera nazionale pensionati d'Italia, collocato nei ruoli di cui all'articolo 4 dell'accordo emanato con D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, in servizio presso la sede di Bolzano dall'ente in questione, è trasferito, previo consenso, ai sensi degli articoli 122, 123 e 124 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e in conformità a quanto disposto dal decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, al Comune di Bolzano.
(2) Al personale trasferito è garantito comunque il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.