Pubblicata nel B.U. 23 ottobre 1979, n. 53.
Riportata al n. XXV - F/d.
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
(1) Il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali e assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.
(2) I benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale in relazione al servizio prestato presso la stessa, compresi quelli di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge per il complesso dei servizi resi all'ente di provenienza e alla Provincia alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente norma in materia.
(3) Per i dipendenti di cui ai precedenti commi, i quali ai sensi delle vigenti norme, presso l'ente di provenienza, risultino tuttora iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, l'Amministrazione provinciale manterrà, a tali fini e a domanda degli interessati, la iscrizione alla predetta assicurazione generale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.