Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 29 agosto 1978, n. 42.
(1) Il numero del personale a contratto, previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 31 luglio 1970, n. 17, per l'ufficio relazioni pubbliche e iscritto all'albo dei giornalisti è elevato a sei unità.