vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 10/1978
Pubblicata nel B.U. 13 dicembre 1977, n. 61.
Abrogati dall'art. 20, comma 3, lettera h) del Contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.
(1) Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, sono estesi ai custodi forestali inquadrati ai sensi della presente legge per il complesso dei servizi resi presso l'amministrazione di provenienza e la Provincia, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.
(1) Con effetto dal 1° gennaio 1978 gli articoli 2 e 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33, sono abrogati.
L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.
Omissis.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Soppresso dall'art. 1 della L.P. 15 aprile 1991, n. 11.