Pubblicata nel B.U. 13 settembre 1977, n. 46.
(1) Al fine di favorire e stimolare i contatti sociali della popolazione anziana, contribuendo ad attenuarne l'isolamento e consentendo la conservazione di un più alto livello di integrazione sociale, la Giunta provinciale prevede specifiche agevolazioni per anziani nell'uso dei trasporti pubblici di linee urbane ed extraurbane.
(1) Potranno usufruire delle agevolazioni di cui alla presente legge i cittadini residenti in provincia di Bolzano che abbiano compiuto il 60.mo anno di età.
(2) Le agevolazioni consentiranno l'utilizzo ad un costo agevolato delle tariffe preferenziali previste per i residenti in provincia di Bolzano.
(3) Modalità di concessione e misure delle agevolazioni saranno determinate con apposita delibera della Giunta provinciale, anche in relazione allo stato di bisog no e non potranno essere inferiori al 20% delle tariffe preferenziali in atto.
(1) L'assunzione a carico della Provincia dell'onere relativo all'agevolazione viene determinato in modo da garantire ai concessionari che la praticano la completa integrazione del prezzo del biglietto a tariffa preferenziale.
(2) L'integrazione alle aziende concessionarie di cui al precedente comma viene corrisposta ogni due mesi sulla base di una documentazione delle agevolazioni concesse.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.