Pubblicata nel B.U. 9 agosto 1977, n. 39.
(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad emanare, sentito il parere del comitato tecnico provinciale, un regolamento recante norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica.
(2) L'assessore provinciale ai lavori pubblici, in casi particolari e sentito il parere positivo previsto dalla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, può autorizzare deroghe alle direttive per l'edilizia scolastica emanate con regolamento di cui al comma 1, fatte salve le competenze in materia di prevenzione incendi di cui all'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18. 6)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 78 della L.P. 17 giugno 1998, n. 6.