(1) Ai sanitari residenti nella provincia di Bolzano, che frequentano il tirocinio pratico o l'internato in uno degli ospedali della Provincia, viene concesso a richiesta un assegno pari alla quota spettante ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25. 2)
(2) Agli studenti di medicina residenti nella provincia di Bolzano, che hanno superato almeno il 50% degli esami universitari prescritti dall'università stessa, oppure limitatamente agli studenti iscritti ad università estere, gli esami relativi al periodo preclinico ("vorklinischer Studienabschnitt") e che frequentano un ospedale della Provincia, viene concesso a richiesta, oltre al vitto gratuito presso la mensa dell'ente, un assegno da liquidarsi mensilmente e fino a un massimo complessivo da cumularsi durante il periodo di studio di sei mesi. A coloro che invece frequentano un ospedale della Provincia e che non hanno superato gli esami richiesti nel presente comma, potrà essere concesso a richiesta il vitto gratuito presso la mensa dell'ente. 2)
(3) Gli studenti di cui al comma precedente hanno comunque l'obbligo di osservare l'orario degli assistenti ospedalieri.
(4) L'ammontare della quota mensile di cui al secondo comma del presente articolo e la procedura per il pagamento verrà stabilita con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa.
(5) Qualora gli aventi diritto ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo percepiscano altri assegni o emolumenti oltre quelli previsti dalle disposizioni di legge citate o altre borse di studio, verrà concesso l'importo di un'eventuale differenza.
(6) Gli assegni di cui alla presente legge possono essere concessi agli aventi diritto con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1976. 2)