(1) Allo scopo di facilitare ai medici, che aspirino all'assunzione in qualità di medico condotto, il conseguimento di un'adeguata esperienza anche in materia di assistenza ospedaliera, la Giunta provinciale può autorizzare gli enti ospedalieri ad assumere temporaneamente, anche in soprannumero non eccedente il 10% dei posti di assistente previsti in organico, con arrotondamento per eccesso, personale medico residente in Provincia, che sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, col rispetto delle norme sulla proporzionale etnica e sulla conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previste dalla legge provinciale 25 giugno 1976, n. 25.
(2) Il rapporto di impiego temporaneo di cui al precedente comma non è rinnovabile e la sua durata deve essere prevista per almeno un anno, salvo che il medico assuma in questo periodo un posto di medico condotto nella provincia di Bolzano; in nessun caso può eccedere i due anni. Il servizio relativo non è considerato sostitutivo del tirocinio pratico e non è valutabile ai fini della carriera di medico ospedaliero. Resta salva la sua valutazione quale servizio di assistente ospedaliero non di ruolo a tutti gli altri effetti. 2)
(3) In quanto compatibile con la disciplina prevista nel presente articolo, i medici a rapporto di impiego temporaneo di cui ai precedenti commi hanno tutti i diritti e doveri previsti per l'assistente ospedaliero.
(4) Essi hanno, inoltre, il diritto di acquisire la maggiore possibile esperienza nella specialità di medicina interna, chirurgia, pediatria, ginecologia e ostetricia, geriatria, malattie infettive, oculistica, nonché di materie affini; il direttore sanitario deve pertanto provvedere ad assegnarli, a rotazione, a ciascuna delle relative divisioni o servizi in quanto esistenti. 2)