Pubblicata nel B.U. 27 aprile 1977, n. 22 - Numero straordinario.
(1) Il personale tecnico addetto al servizio delle cave e delle miniere esercita le funzioni ed i compiti derivantigli dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e dalle altre norme statali e provinciali vigenti in materia mineraria.
(2) Gli impiegati di cui al precedente comma, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dal precitato D.P.R. sono considerati ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale.