(1) Al personale della carriera ausiliaria dei vari ruoli incaricato di svolgere mansioni di coordinamento del servizio commessi, del servizio telefonico, del servizio degli agenti tecnici od operai addetti alla manutenzione del patrimonio provinciale o di esercitare mansioni di capoofficina o di capoautorimessa o di capo di squadre di operai nei vivai forestali, nei cantieri di lavori forestali o idraulico-forestali o idraulici o dell'azienda foreste demaniali o nei magazzini di deposito e nei cantieri di lavoro del servizio costruzione e manutenzione strade provinciali e comunali, è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità non pensionabile nell'ammontare mensile di lire 35.000.
(2) L'incarico dello svolgimento delle mansioni di coordinamento di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è conferito dall'assessore al personale, su proposta dell'assessore competente, sentito il parere del Consiglio per l'organizzazione ed il personale, per un periodo comunque non superiore ad un quadriennio e può essere rinnovato. Può essere revocato anche prima della scadenza con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per il conferimento. I criteri generali di definizione delle condizioni che possono determinare la necessità di conferire mansioni di coordinamento saranno stabiliti con regolamento di esecuzione. In caso di assenza dal servizio di durata superiore a 60 giorni, escluso il congedo ordinario, l'incarico è sospeso. 5)
(3) I dipendenti investiti dei compiti di cui al primo comma, addetti ai servizi forestali, idraulico-forestali, idraulici e dell'azienda foreste demaniali, sono considerati agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale.