(1) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge verrà provveduto all'emanazione di un apposito regolamento di esecuzione.
(2) Detto regolamento disciplinerà il tipo e le modalità di conduzione della gestione, il funzionamento della commissione consultiva per il coordinamento dei servizi, le modalità di funzionamento dei servizi dell'istituto ed i compiti del personale ad essi addetto.
(3) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.