Pubblicata nel B.U. 22 giugno 1976, n. 27.
(1) Le competenze e le mansioni, affidate in base alle leggi provinciali 27 novembre 1967, n. 15, e 10 gennaio 1973, n. 3, nell'ambito dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale all'ispettorato provinciale della stessa, sono esercitate dall'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, rispettivamente dal dirigente di questo ufficio.