Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1975, n. 4.
(1) Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti fino ai 4/5 dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori.
(2) In tal caso il rimanente 1/4 è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.