Pubblicata nel B.U. 21 gennaio 1975, n. 4.
Abrogato dall'art. 9 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.
(1) 2)
(2) 3)
(3) Per quanto riguarda le indennità di trasferta, verranno applicate le disposizioni in vigore per il segretario del Comune maggiore fra quelli compresi nel territorio consorziale.
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 32, comma 8, della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
Modifica l'art. 3 della L.P. 26 ottobre 1973, n. 69.
Omissis.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.