(1) Il personale dell'asilo nido è inquadrato nei ruoli del personale comunale ed è assunto con pubblico concorso.
(2) Il regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo.
(3) Il personale si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi.
(4) La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di non meno di un'addetta all'assistenza per sei bambini di età inferiore all'anno e non meno di un'addetta all'assistenza per otto bambini di età superiore all'anno.