Pubblicata nel B.U. 3 dicembre 1974, n. 56.
(1) Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1974.
(2) Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa fino ad un massimo di lire 100 milioni all'anno, nell'importo da stabilire annualmente con legge di bilancio.
(3) Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario corrente, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie di lire 100 milioni iscritte nel bilancio provinciale per l'anno 1974 al cap. 3215 della Spesa.
La presente legge sarà pubblicata nel B.U. della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.