(1) Le spese di custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio minerario indisponibile, comprese le pertinenze annesse, non ancora assentito in concessione o trasformato in permesso di ricerca, possono essere assunte dall'Amministrazione provinciale. 7)
(2) Le relative prestazioni possono essere svolte direttamente dalla Amministrazione provinciale o ricorrendo a ditte minerarie o personale qualificato.