(1) L'interessato colpito dallo stato di bisogno può indirizzare la domanda per la concessione del sussidio alla Giunta provinciale, nella quale deve essere compresa una breve descrizione della situazione, delle cause e del danno.
(2) Qualora si tratti di interventi per danni causati da eventi calamitosi, la veridicità delle indicazioni contenute nella domanda viene accertata da esperti della Ripartizione provinciale Agricoltura. 3)
(3) Allo scopo di controllare queste indicazioni, l'Assessorato all'agricoltura e foreste è autorizzato a raccogliere tutte le necessarie informazioni e di effettuare dei sopraluoghi.
(4) Su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste la Giunta provinciale delibera sulla concessione e sulla misura del sussidio.