vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 25/1979
Pubblicata nel B.U. 4 dicembre 1973, n. 52.
Abrogati dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
(1) A decorrere dal 1° luglio 1979 sono esercitate dagli enti per l'assistenza di base di cui all'articolo 2, secondo le norme contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge, le funzioni relative alle prestazioni di assistenza economica di base, sia al singolo che alla famiglia, assimilabili a quelle di cui all'articolo 8, primo e terzo comma, e relative:
(2) La Giunta provinciale con decorrenza 1° luglio 1979 eroga agli enti per l'assistenza di base di cui all'articolo 2, secondo i criteri di cui al successivo articolo 7/ter, i fondi a tal fine stanziati in bilancio. 3)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.
(1) L'erogazione dei fondi è condizionata all'esistenza presso gli enti beneficiari di:
La lettera d) è stata modificata dall'art. 4 della L.P. 14 dicembre 1974, n. 36, e dall'art. 3 della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6.
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 22 febbraio 1988, n. 6, e successivamente abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
Abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47, e successivamente abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
L'art. 7/ter è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47, e successivamente abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
(1) Le prestazioni economiche di base sono erogate per contribuire a soddisfare i bisogni fondamentali, per periodi limitati, ai cittadini che si trovino in situazioni di emergenza individuale o familiare con il fine di favorire il definitivo superamento di esse.
(2) Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene della persona, all'abitazione ed al riscaldamento. 9)
(3) Sono altresì prestazioni economiche di base quelle che contribuiscono a soddisfare i bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare in particolari circostanze della vita. 10)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 36 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 8 della L.P. 16 gennaio 1976, n. 4.
L'art. 8/bis è stato inserito dall'art. 9 della L.P. 16 gennaio 1976, n. 4, e successivamente abrogato dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
Questi articoli sono stati inseriti dall'art. 7 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47, e successivamente abrogati dall'art. 40 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16.
(1) Con successiva legge provinciale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, saranno trasferiti agli enti di assistenza di base di cui all'articolo 2 l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le prestazioni di assistenza economica di base assimilabili a quelle di cui all'articolo 8, nonché i relativi fondi, già di competenza dell'Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani. 13)
L'art. 8/quinquies è stato inserito dall'art. 7 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.
(1) Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emanerà un regolamento di esecuzione, sentito il parere della commissione di cui al precedente articolo 5.
(2) Il regolamento disciplinerà i modi ed i criteri di accertamento, di valutazione e di erogazione nelle singole fattispecie, nonché i parametri quantitativi delle prestazioni di base, tenuto conto dei bisogni fondamentali delle persone assistibili.
Omissis.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.