Pubblicata nel B.U. 16 ottobre 1973, n. 45.
(1) Le domande devono essere presentate alla ripartizione provinciale competente entro la data fissata con deliberazione della Giunta provinciale e devono essere corredate:
(2) Le domande per i contributi di cui all'articolo 2, lettera a), devono essere corredate anche:
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 20, comma 4, della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1.