(1) Le sovvenzioni vengono concesse con deliberazione della Giunta, tenuti presenti il numero degli automezzi adibiti al servizio, il numero dei chilometri percorsi per interventi d'istituto, il numero degli interventi e la zona che le relative istituzioni devono servire.
(2) Per l'erogazione si fa riferimento all'anno precedente cui si riferisce la sovvenzione.