Pubblicata nel B.U. 16 ottobre 1973, n. 45.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della S.p.A. "Stazione autostradale doganale di confine del Brennero" con sede in Bolzano, fino alla concorrenza dell'importo di lire 300 milioni. 2)
Con successive leggi provinciali al Giunta provinciale è stata autorizzata ad aumentare la partecipazione della Provincia alla società "Sadobre Spa", con sede a Vipiteno e cioè per un importo di lire 8.000 milioni (l'art. 4, comma 3, della L.P. 14 agosto 2001, n. 9), e per 867.700 euro (art. 10, comma 2, della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19).
(1) Lo statuto della società deve prevedere una proporzionale rappresentanza della Provincia negli organi sociali rapportata alla quota di capitale sottoscritto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.