Pubblicata nel B.U. 9 ottobre 1973, n. 44.
(1) I piani di attuazione delle zone di espansione di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, ed i piani di risanamento, nonché tutti gli altri piani di attuazione, diventano esecutivi trascorsi 90 giorni dalla presentazione all'Amministrazione provinciale senza che la Giunta provinciale abbia notificato al Comune la propria deliberazione di approvazione, di rinvio o di rigetto. Decorso tale termine il Presidente della giunta provinciale provvede agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.