Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1973, n. 39.
(1) Le domande di prestito devono essere presentate all'azienda di credito convenzionato tramite l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, il quale provvede ad accertare la qualifica del richiedente, la congruità della richiesta ed a stabilire la priorità. 3)
Sostituito dall'art. 2 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24.