Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1973, n. 39.
(1) La Provincia è autorizzata a concedere contributi alle cooperative agricole ed agli imprenditori agricoli associati o singoli, al fine di abbassare a non meno del 3% il tasso di interesse dei prestiti di conduzione, assunti presso gli istituti e gli enti esercenti il credito, per scopi di cui all'articolo 2, n. 1 e n. 4, e all'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. 2)
Modificato dall'art. 1 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24, risp. dall'art. 5 della L.P. 3 novembre 1981, n. 29.
(1) Le modalità di erogazione dei prestiti agevolati di cui all'articolo precedente ed i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito sono regolati da apposita convenzione.
(2) Nella convenzione dovrà stabilirsi:
(1) Le domande di prestito devono essere presentate all'azienda di credito convenzionato tramite l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste, il quale provvede ad accertare la qualifica del richiedente, la congruità della richiesta ed a stabilire la priorità. 3)
Sostituito dall'art. 2 della L.P. 7 luglio 1980, n. 24.
(1) Alla liquidazione del contributo, nei limiti delle assegnazioni disposte con deliberazione della Giunta provinciale a favore di ciascun istituto od ente convenzionato, si provvede con decreto dell'Assessore provinciale al quale è assegnata la materia dell'agricoltura, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità indicate nella convenzione di cui al precedente articolo 2.
La presente legge sarà pubblicata nel B.U. della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.