Pubblicata nel B.U. 3 aprile 1973, n. 15.
(1) Al fine di valorizzare la produzione e favorire il collocamento dei prodotti dell'artigianato, dell'industria, dell'agricoltura, nonché per incrementare il settore del turismo, la Provincia autonoma può partecipare direttamente ed a proprie spese all'interno ed all'estero a fiere, mostre, esposizioni, convegni e ad altre manifestazioni propagandistiche o promozionali.
(2) Le attività di cui al precedente comma possono essere affidate, su direttiva dell'Assessorato competente, ad istituti, enti od associazioni, operanti nel settore ai quali la Provincia autonoma potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute. Il termine entro il quale gli enti interessati sono tenuti a presentare annualmente i relativi programmi all'esame della Giunta provinciale viene fissato con decreto del Presidente della giunta provinciale.
(3) Con provvedimento della Giunta provinciale potranno essere autorizzate anticipazioni fino al 70% delle spese ammesse. La rimanenza verrà liquidata a consuntivo sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa.