Pubblicata nel B.U. 23 gennaio 1973, n. 5.
(1) Gli enti beneficiari dei contributi accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di 25 anni, la destinazione a casa di riposo delle opere finanziate, senza il consenso dato dalla Giunta provinciale.
(2) Nel caso in cui la destinazione venga mutata senza il consenso predetto, il contributo concesso viene revocato. Il ricupero del contributo erogato avviene ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 2)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.