Pubblicata nel B.U. 23 gennaio 1973, n. 5.
(1) Il contributo in conto capitale può essere corrisposto in unica soluzione dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, oppure in corso d'opera, mediante acconti, fino ai 3/4 dell'ammontare del contributo concesso, in base agli stati di avanzamento dei lavori; in tale ultimo caso il rimanente quarto è corrisposto dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera.
(2) Il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 1 è corrisposto in due semestralità, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data della deliberazione di approvazione del programma, direttamente all'ente beneficiario, oppure, su richiesta dello stesso, all'istituto di credito mutuante, qualora sia stato contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.