(1) Al fine di garantire lo sviluppo economico dell'Alto Adige, incrementare la concorrenzialità delle imprese altoatesine e assicurare il mantenimento e lo sviluppo qualitativo del livello occupazionale, la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto della vigente normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, può incentivare l'acquisto, in proprietà o mediante leasing, di aree per insediamenti produttivi da parte di imprese che esercitano prevalentemente attività industriale, artigianale o di commercio all'ingrosso, per l'insediamento e l'ampliamento delle imprese stesse.
(2) In merito agli obblighi a carico del beneficiario si applicano le disposizioni della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.
(3) Alle piccole e medie imprese (PMI) la Giunta provinciale può concedere contributi una tantum o prevedere una riduzione sul prezzo di assegnazione pari al contributo.
(4) Alle imprese non rientranti nella categoria di cui al comma 3 possono essere concessi aiuti entro i limiti fissati dalla Commissione europea e previa notifica dello specifico progetto alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(5) Alle aziende aventi sede in zone svantaggiate, definite tali dalla Giunta provinciale, possono essere concesse maggiorazioni di contributo nei limiti del regime “de minimis”.
(6) In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge a carico del beneficiario, il contributo è revocato in tutto o in parte e deve essere restituito in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza dell’obbligo assunto, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche. 5)