(1) Ai fini degli adempimenti di cui alla legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6, e per i compiti della programmazione economica e delle relazioni pubbliche l'amministrazione può assumere personale qualificato in base a contratto a termine annuale, rinnovabile di anno in anno, regolato dalle norme sull'impiego privato.
(2) Per il personale a contratto, il cui contingente numerico massimo è fissato in 15 unità di cui 3 2) per l'ufficio relazioni pubbliche, oltre al possesso della cittadinanza italiana è richiesta la laurea, se assegnato alla programmazione o agli adempimenti di cui alla legge provinciale 26 marzo 1970, n. 6, e l'iscrizione nell'albo dei giornalisti - elenco professionisti o elenco pubblicisti - se assegnato alle relazioni pubbliche.
(3) Fino a quando le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità del personale della Provincia non sono regolate con legge provinciale, per il personale di cui alla presente legge le necessarie determinazioni al riguardo sono adottate dalla Giunta provinciale col provvedimento di assunzione. Con lo stesso provvedimento è determinato il trattamento economico od il compenso globale ed il trattamento per il rimborso delle spese incontrate nello svolgimento dell'incarico in relazione all'importanza del lavoro affidato ed all'orario richiesto.
(4) In caso di assunzione in ruolo mediante concorso pubblico, il servizio prestato quale incaricato con mansioni analoghe viene riconosciuto agli effetti della progressione in carriera nella qualifica di inquadramento, salvo la facoltà di risoluzione del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come integrato dall'articolo 2, legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8.
(5) Per il personale incaricato in servizio il limite massimo di età per poter partecipare ai concorsi pubblici è aumentato di anni 5. Il trattamento assistenziale e previdenziale è quello previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 20 maggio 1961, n. 2, e successive modifiche.
(6) Il personale a contratto, assunto ai sensi del secondo comma del presente articolo per l'ufficio relazioni pubbliche ed iscritto nell'albo dei giornalisti - elenco professionisti od elenco pubblicisti - consegue il trattamento economico, assistenziale e previdenziale previsto dal contratto nazionale di lavoro della categoria. A tale fine esso è equiparato ai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane. 3)
(7) In sede di prima applicazione della presente legge al personale di cui al precedente comma è riconosciuta agli effetti della concessione degli aumenti periodici previsti dal contratto collettivo un'anzianità aziendale decorrente dalla data di iscrizione nell'albo dei giornalisti. Agli effetti della corresponsione delle indennità di fine servizio previste dal contratto nazionale di lavoro della categoria, si tiene conto del servizio comunque prestato anche in qualità di incaricato presso l'amministrazione provinciale limitatamente al periodo in cui il personale in oggetto risulti anche iscritto all'albo dei giornalisti. 3)