Pubblicata nel B.U. 16 luglio 1963, n. 29.
(1) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori quote del capitale della S.p.A. "Autostrada del Brennero" per l'importo di lire 40.250.000. 2)
(2) Alla spesa si farà fronte con apposito stanziamento all'articolo 173 del bilancio dell'esercizio 1963.
Ai sensi della L.P. 1° aprile 1965, n. 3, l'amministrazione provinciale è stata autorizzata a garantire con fideiussione il pagamento dei mutui e delle obbligazioni che la società per azioni "Autostrada del Brennero" andrà a contrarre rispettivamente ad emettere, sia all'interno che all'estero, sino alla concorrenza di lire 108.900.000.000 per il capitale oltre agli interessi ed agli altri accessori. Con successive leggi provinciali la Giunta provinciale è stata autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni della società e cioè per un importo di lire 34.400.000 (art. 1 della L.P. 8 aprile 1972, n. 6), di lire 51.600.000 (art. 4, comma 1, della L.P. 24 luglio 1980, n. 25), di lire 1.515 milioni (art. 3, comma 1, della L.P. 13 marzo 1995, n. 5), di lire 8.100 milioni (art. 4 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2), e di euro 9.330.000 (art. 5, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1).
Omissis.