Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
(1) Il Laboratorio di igiene e profilassi ha la sua sede in Bolzano ed è condotto secondo le apposite norme contenute nel Testo unico delle leggi sanitarie e nel regolamento generale approvato col R.D. 16 gennaio 1927, n. 155, nonché secondo le norme del presente ordinamento speciale.
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
Riportati al n. XIV - C/a.
(1) L'Amministrazione istituisce corsi di aggiornamento e di perfezionamento del personale tecnico, di preparazione e di vigilanza e agevola la partecipazione del predetto personale a corsi analoghi istituiti presso università o altri istituti pubblici specializzati (esigenze di servizio permettendo).
(1) Le funzioni di direttore, coadiutore e assistente del Laboratorio sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario, di capo degli uffici municipali di igiene e di medico condotto.
(1) Al personale del Laboratorio è vietato:
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
Abrogato dall'art. 9 della L.P. 31 luglio 1967, n. 11.
(1) 4)
(2) Agli applicati spetta provvedere all'accettazione e alla registrazione dei campioni, alla trascrizione e trasmissione dei referti, alla compilazione delle statistiche, alla tenuta degli atti e registri amministrativi e ad ogni altra funzione inerente l'ufficio.
(1) Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente sono attribuite ai vigili sanitari le facoltà spettanti per legge alle guardie giurate.
(2) Essi entrano in funzione dopo aver prestato giuramento dinanzi al Pretore e sono muniti di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della giunta provinciale.
(1) I vigili sanitari, se constatano contravvenzioni alle leggi, ai regolamenti o alle ordinanze sanitarie, sono tenuti a redigere il relativo verbale e a trasmetterlo alle autorità competenti per materia.
(2) Le sostanze e gli oggetti in relazione ai quali si constata la contravvenzione saranno, se necessario, sottoposti a sequestro preventivo, chiusi e sigillati con firma del vigile e del contravventore.
(3) Se questi si rifiuti di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale.
(1) Il servizio dei vigili sanitari presso le singole sezioni è coordinato dal capo della ripartizione competente; questi compila il rapporto informativo sui vigili sanitari di cui al precedente articolo 20, sentito il parere dei direttori di sezione, ed esercita, altresì, la competenza attribuita ai capi servizio dall'articolo 77 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.
(2) Il Medico provinciale può disporre, previa intesa con i direttori di sezione, dell'opera dei vigili sanitari per i servizi di vigilanza sanitaria di competenza statale.
(1) Per il collocamento a riposo e il trattamento di quiescenza del personale del Laboratorio valgono le norme di cui all'articolo 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, ferma restando la applicazione dell'articolo 90, ultimo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie per il personale tecnico della sezione medico-micrografica.
(2) La Provincia integra il trattamento di quiescenza in forma di pensione corrisposta al personale medico iscritto presso la Cassa pensioni sanitari fino alla misura prevista dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali per il personale ivi iscritto con uguale anzianità di iscrizione. 6)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 51 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.
(1) I proventi da analisi e da esami fatti nell'interesse dei privati, a sensi del precedente articolo 12, sono destinati alla gestione del Laboratorio, (detratto il 50% che va devoluto mensilmente a favore del personale tecnico, del personale di preparazione, del personale amministrativo e di quello ausiliario del Laboratorio.)
(2) (3) 7)
Implicitamente abrogati dall'art. 7 della L.P. 12 luglio 1974, n. 2.
(1) Per quanto non è contemplato nel presente regolamento valgono le norme contenute nel Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nel regolamento generale per i laboratori provinciali, approvato con R.D. 16 gennaio 1927, n. 155, nell'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, approvato con legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche.
(1) Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato il regolamento del Laboratorio di igiene e profilassi, attualmente in vigore, nonché i successivi provvedimenti emanati sull'ordinamento del Laboratorio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Sostituito dalla tabella B) allegata alla L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.