(1) I dipendenti della Provincia hanno l'obbligo di osservare l'orario di servizio.24)
(2) L'orario di servizio settimanale per i dipendenti provinciali è di 38 ore, articolato in non meno di cinque giorni da svolgersi in turni antimeridiani e pomeridiani. La Giunta provinciale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei dipendenti provinciali, stabilisce, in relazione alle esigenze dei servizi, le articolazioni di orario ed eventuali turnazioni e può introdurre, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità. L'accertamento del rispetto dell'orario di lavoro può aver luogo anche con l'ausilio di mezzi meccanici.25)
(3) Quando le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi.24)
(4) La Giunta provinciale è autorizzata a fissare eventuali orari o turni di servizio diversi per stabilimenti o servizi speciali.24)
(5) Per motivate esigenze di servizio, la Giunta provinciale ha, inoltre, facoltà, sentito il Consiglio di amministrazione del personale, di ridurre o aumentare, per particolari categorie di personale o gruppi di lavoro e per determinati periodi dell'anno solare, l'orario di servizio settimanale, compensando corrispondentemente tali riduzioni o aumenti in altri periodi lavorativi. Il prolungamento dell'orario di servizio deve essere contenuto entro il limite di sei ore settimanali.26)