Pubblicata nella G.U. 1° febbraio 2001, n. 26.
Reca modifiche allo Statuto speciale della Regione siciliana.
Reca modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Reca modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna.
(1) 5)
(2)(3) 6)
(4) Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.
(5) La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Reca modifiche al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Disposizioni riguardanti la Provincia di Trento.
Reca modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
(1) 8)
(2) 9)
(3) 10)
(4) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989, n. 386, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 4 della presente legge costituzionale.
(5) 11)
Disposizioni finali relative allo Statuto speciale della Regione siciliana.
Disposizioni finali relative allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
Disposizioni finali relative allo Statuto speciale per la Sardegna.
Disposizioni finali relative allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Omissis.